“Fra gli obblighi internazionali, assunti dal nostro Paese, vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute”.
Lo afferma il presidente del Tribunale civile di Catania, Marisa Acagnino, nel provvedimento sul ricorso presentato da 35 profughi della Humanity 1 contro il “decreto interministeriale del 4 novembre del 2022 che ha previsto l’ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute, segnalate dalle competenti autorità nazionali”.
Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Riccardo Campochiaro.
“Altro profilo rilevante – osserva la presidente della sezione Immigrazione del Tribunale civile di Catania – è l’incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale”.
“In presenza di domanda di protezione internazionale – sottolinea il giudice – sorge l’obbligo dello Stato Italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea della permanenza del migrante nel territorio dello Stato”.
“Alla luce delle superiori osservazioni – conclude il Tribunale – deve affermarsi che, laddove non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto , con conseguente condanna dei ministeri resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi ai difensori che ne hanno proposto rituale istanza”.