“Partite truccate in Eccellenza e Serie D”: coinvolte Acireale e Licata

Redazione

| Pubblicato il mercoledì 21 Aprile 2021

“Partite truccate in Eccellenza e Serie D”: coinvolte Acireale e Licata

di Redazione
Pubblicato il Apr 21, 2021

Partite truccate nel girone I del campionato di serie D 2019/2020 per incassare scommesse da sogno.

Il procuratore di Enna Massimo Palmeri ha chiesto il rinvio a giudizio per frode sportiva per otto persone fra dirigenti, allenatori e giocatori di diverse squadre siciliane. Da quanto si apprende fra le società coinvolte non c’è il Palermo. L’indagine della procura ennese è iniziata dagli illeciti scoperti dagli investigatori nella partita Troina-Rotonda. La frode sportiva riguarda altri tesserati di Acireale, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Il 3 febbraio dopo l’avviso conclusione indagini notificato agli indagati, la procura ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per gli otto indagati.

Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi anche alla procura federale della Federcalcio.

Un fascicolo di 32 pagine avente come oggetto la “Trasmissione atti da parte della procura della repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al campionato di Serie D 2019/2020”.

Sono due le partite del Licata finite al centro dell’inchiesta. Si tratta di Licata-Alcamo dell’8 aprile 2018 e di Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020. Nel primo caso – secondo le accuse – si sarebbe tentato di arrivare ad un accordo a fine primo tempo per permettere agli agrigentini, in corsa per la promozione in Serie D, di vincere. Il risultato era fermo sullo 0-0 e negli spogliatoi fu avvicinato l’allenatore dell’Alcamo Davide Boncore a cui fu mostrata una somma in contanti di 8 mila euro e un assegno di 7 mila euro. L’allenatore si rifiutò e rassegnò le dimissioni al termine della partita. La seconda gara “incriminata” è Licata-Corigliano, questa volta valevole per il campionato di Serie D: secondo l’accusa ci sarebbe stato un tentativo di alterare il risultato in favore dei calabresi dietro pagamento. L’operazione – sempre secondo le accuse – non andò in porto a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro. 

LE ACCUSE AL LICATA CALCIO

“Sergio Dara, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Alcamo Futsal, in concorso con  Massimino all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Licata e Danilo Scimonelli all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Licata “per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Licata vs Alcamo disputata in data 08.04.2018 e valevole per il Campionato di Eccellenza Gir. B stagione sportiva 2017-18 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Licata), allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con l’antagonista Marsala per la vittoria finale del Campionato e quindi per la conseguente promozione in serie D). Più precisamente, per aver Dara unitamente a Massimino e Scimonelli al termine del primo tempo della gara de qua e quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e quindi in bilico, avvicinato negli spogliatoi dello stadio teatro dell’evento l’allenatore dell’Alcamo Davide Boncore rivolgendogli le seguenti parole “mister facciamoci amico il Licata che sono sicuri i soldi” e mostrandogli, nel contempo, la somma di € 8.000,00 in contanti e un assegno dell’importo di € 7.000,00 (per un totale di € 15.000,00), somme che dovevano servire ad assicurare la vittoria finale alla squadra del Licata, senza tuttavia riuscire nell’intento per il fermo rifiuto opposto dal Boncore che peraltro al termine della gara rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore dell’Alcamo”.  ASD Licata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 7 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo tesserati (Massimino Enrico e Scimonelli Danilo) relativamente alla gara Licata vs Alcamo del 08/04/18;

Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Licata Calcio, Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, Massimino Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Licata Calcio, e Nucaro Mauro, all’epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. Corigliano Calabro:

  • violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, prima della gara Licata – Corigliano del 9.2.2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovanni che il sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il sig. Massimino Enrico per il Licata ed il sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro;  
  • società A.S.D. Licata Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara Licata – Corigliano del 9.2.2020;
di Redazione
Pubblicato il Apr 21, 2021


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