Mafia, Cassazione: “Illegittimi i sequestri ai fratelli di Graviano”

Redazione

| Pubblicato il giovedì 21 Aprile 2022

Mafia, Cassazione: “Illegittimi i sequestri ai fratelli di Graviano”

Il decreto era finalizzato a riscontrare alcune dichiarazione rese da Giuseppe Graviano ai magistrati
di Redazione
Pubblicato il Apr 21, 2022

“Il provvedimento di perquisizione e di sequestro legittima una non consentita attivita’ esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato”. Lo scrive la quinta sezione penale della Cassazione in una sentenza depositata oggi, in cui spiega perche’, un mese fa, decise di annullare con rinvio l’ordinanza del Riesame di Firenze che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura fiorentina nei confronti di Benedetto e Nunzia Graviano, fratelli del boss Giuseppe: il decreto era finalizzato a riscontrare alcune dichiarazione rese da Giuseppe Graviano ai magistrati, nell’ambito dell’inchiesta che vede tra gli indagati Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, “circa il possesso – si legge nella sentenza – di documenti utili alle indagini da parte di soggetti a lui vicini, e a verificare la sussistenza di rapporti finanziari dallo stesso indicati, che costituirebbero l’antefatto rispetto alla strategia che ha condotto alle stragi del biennio 1993/1994”. In particolare, Graviano avrebbe parlato di una “scrittura privata” relativa a rapporti d’affari che vi furono tra suo nonno, Filippo Quartararo, e Silvio Berlusconi.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa dei fratelli di Graviano (non indagati), e trasmesso nuovamente gli atti al Riesame per un ulteriore vaglio: “il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza odierna – non fornisce adeguata motivazione su alcuni specifici aspetti”. In primis, scrivono i giudici del ‘Palazzaccio’, sulla “legittimita’, in ragione del legame di parentela con Giuseppe Graviano, rispetto al reato per cui si procedeva (i reati di strage del biennio 1993/94) di un sequestro onnicomprensivo di tutti i dati personali contenuti in tutti gli apparecchi elettronici nella disponibilita’ dei terzi interessati, senza la previa indicazione, di criteri selettivi del materiale”, ma anche sul “nesso di pertinenza tra i reati per cui si procede, il presunto finanziamento documentato dalla scrittura privata e il sequestro di documenti e dati informatici rispetto a terzi”. E ancora: la Corte evidenzia mancanza di motivazione sul “rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’ del sequestro a seguito del quale e’ stata portata alla cognizione della polizia giudiziaria per un esame preliminare (in sede di esecuzione del sequestro la polizia giudiziaria ha proceduto alla copia forense dei dati estratti da quattro telefoni cellulari, due computer e una pen drive”. Inoltre, la Cassazione rileva che l’ordinanza impugnata “non da’ conto di quale sia la specifica finalita’ dell’accertamento probatorio in questione e che doveva realizzarsi attraverso la perquisizione e sequestro. Del resto – sottolinea nella sentenza – lo stesso decreto di perquisizione e sequestro come predisposto dal pubblico ministero si limita genericamente ad affermare la necessita’ di ‘accertare i rapporti tra gli indagati e il ruolo svolto dagli stessi, nonche’ le eventuali comunicazioni tra i medesimi e gli altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto di indagine’, facendo ricorso a espressioni chiaramente generiche e che non evidenziano in alcun modo il coinvolgimento e l’utilizzo del mezzo ablatorio nei confronti di soggetti terzi, non indagati”

di Redazione
Pubblicato il Apr 21, 2022


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